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Channel: AFRICOM – Pagina 229 – eurasia-rivista.org
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Fondi speculativi: un regolamento europeo ingannevole

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Il nuovo progetto di direttiva dell’Unione europea sugli Hedges Funds ci viene presentato come un passo avanti in materia di regolamenti dei fondi speculativi e, quindi, come una misura di protezione contro i loro effetti destabilizzatori sul sistema finanziario. Tale visione è in netta opposizione con i fatti. Questa direttiva solo apparentemente esercita un controllo sugli « hedges funds » e non crea nessuna sorveglianza a livello comunitario. Essa non fa che rafforzare il livello nazionale di accreditamento di questi fondi, permettendo agli organismi domiciliati in uno Stato membro di avere accesso, senza l’autorizzazione di ogni Stato membro, all’insieme dei territori nazionali che fanno parte dell’UE. Al contrario di quanto annunciato, il testo rafforza la nazione dominante dal punto di vista finanziario e quindi la posizione della City di Londra che gestisce la maggior parte dei fondi speculativi europei. La direttiva è inoltre presentata come parte del quadro di lotta contro il paradiso fiscale, allorché, in realtà, attraverso la scappatoia della City, essa apre loro la porta dell’Unione europea, senza alcun controllo da parte degli Stati membri, tranne quelli, benevoli, delle autorità inglesi.
Dopo essere stata accettata il 26 ottobre, la proposta di direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Manager), sarà finalmente votata dal Parlamento europeo l’11 novembre. Il testo dà formalmente un posto in ambito europeo agli hedge funds mettendo in piazza un “passaporto” che permetta la commercializzazione dei fondi in tutta l’UE, senza dover ottenere un’autorizzazione in ogni paese. Così, i gestori europei potranno liberamente commercializzare i loro fondi a partire dal 2013. Il passaporto sarà attribuito agli organismi detto « offshore » nel 2015. Sarà riservato ai più rilevanti Stati firmatari di accordi di cooperazione fiscale e di lotta contro il riciclaggio.
La questione del «passaporto» era al cuore delle negoziazioni sulla direttiva AIFM iniziata dopo un anno e mezzo tra la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo. Il conflitto ha formalmente opposto il Regno Unito, reticente a qualsiasi forma di regolamento degli hedges funds, alla Francia e al Parlamento dell’UE.
Se il passaporto dà accesso all’insieme del territorio europeo, dipenderà esclusivamente dalle autorità di supervisione nazionale. Questo passaporto europeo sarà fornito dall’autorità di supervisione del paese d’origine, dopo essere stata depositata dalla futura autorità di regolamentazione comunitaria dei mercati finanziari (ESMA). Essa sarà operativa a partire dal 2011. L’ESMA gestirà inoltre il registro dei manager dei fondi autorizzati ad operare nell’Unione e quello delle domande rifiutate. Essa disporrà di un potere d’arbitrato in caso di conflitto tra le autorità nazionali sulla natura e le garanzie date da un fondo.
Come tutta la piazza finanziaria che si trova in uno Stato membro, la City di Londra, dove sono domiciliati il 70-80% degli hedges funds, dipenderà solamente dalla struttura di controllo britannico. Così, anziché assicurare un quadro regolatore europeo, la direttiva favorisce la concorrenza tra gli Stati membri. Niente impedirà i gestori di scegliere il paese di registrazione in funzione del grado di compiacenza della autorità nei loro confronti.
I gestori dei fondi hanno ora l’obbligo di definire una leva di debito massima. Quest’informazione è trasmessa alle autorità nazionale del paese europeo in cui il gestore è registrato. Ma, niente nella direttiva lo obbliga ad agire quando la leva è eccessiva. E l’ESMA, il regolatore europeo dei mercati finanziari, non avra più il potere di costringere l’autorità nazionale a farlo.
La direttiva non offre i mezzi per controllare realmente il livello di debito. Ora, è esso ad essere all’origine del rischio sistematico indotto dai fondi speculativi. In effetti, essi hanno troppo pochi capitali propri e chiedono in prestito massivamente presso le banche. Ne risulta una capacità d’azione demoltiplicata sui mercati, senza comune misura con i loro capitali.
Una disposizione dell’accordo si presenta come un mezzo per lottare contro il paradiso fiscale. I fondi speculativi, situati nei paesi che non assicurano uno scambio effettivo d’informazioni particolarmente fiscali, non potranno più essere commercializzati nell’Unione europea. La questione è importante quando si sa che l’80% degli hedges funds sono situati in quei centri offshores.
Tuttavia, in seguito alle pressioni di Londra, il testo finale limita il campo della direttiva alla commercializzazione detta «attiva». Ciò significa concretamente che niente impedirà ad un investitore europeo, una banca, una compagnia di assicurazioni, un organismo di investimento collettivo, di comprare delle parti dei fondi, situati al di fuori dell’Unione europea, che non avrebbero ottenuto il passaporto europeo per non avere rispettato dei criteri della direttiva. Tale disposizione offre così accesso al territorio europeo ai capitali sistemati nel paradiso fiscale in relazione con la City, come i territori anglo-normandi delle isole Cayman o per esempio, quelli gestiti direttamente dagli Stati Uniti, come il Delaware.
Si tratta di una violazione dello spirito della legislazione poiché in questo caso, non sarà trasmessa alcuna informazione ai regolatori che non potranno così valutare l’esposizione al rischio degli « investitori » europei. Ma, si tratta soprattutto di un nuovo abbandono dei paesi membri dell’UE alla totale potenza della finanza anglo-sassone. Non è la possibilità formale, per uno Stato membro dell’UE, di presentare ricorso davanti l’ESMA in caso di controversia con l’autorità nazionale di un paese terzo che potrà modificare il rapporto di forze.
Questa direttiva europea s’inscrive così in una gerarchizzazione dei mercati finanziari rivelata dal G20 dell’aprile 2009 su « la lotta contro la frode fiscale », cioè nella legittimazione del dominio anglosassone sulla finanza internazionale.

(Traduzione dal francese di Daniela Mannino)


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